(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2005 IL PRESIDENTE Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare l'Art. 1; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Richiamato in particolare l'Art. 23 del suddetto decreto legislativo con il quale si abrogano, fra gli altri, gli articoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recanti rispettivamente «Commissioni consultive locali» e «Commissioni consultive locali per la pesca marittima»; Visto l'Art. 10, comma 1, del decreto legislativo medesimo, recante «Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura» con il quale si dispone che le «Regioni istituiscono le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'Art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria»; Considerato che l'Art. 6, comma 69 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 «Disposizioni per azione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)» dispone che «la Regione istituisce le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, disciplinandone con apposito Regolamento la composizione e le modalita' di funzionamento, previa deliberazione della giunta regionale»; Atteso che le predette commissioni sono chiamate a dare pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi con il necessario raccordo con le Capitanerie di porto di Trieste e Monfalcone; Considerato altresi' che esse danno pareri richiesti da amministrazioni pubbliche nazionali o locali o che la Regione stessa ritenga necessari in relazione alle proprie attivita', sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti e sugli schemi di provvedimenti relativi alla disciplina locale della pesca e dell'acquacoltura; Ritenuto pertanto che le competenze su dette materie siano della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, servizio pesca e acquacoltura, ai sensi dell'Art. 94 dell'allegato A del «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e che pertanto dette commissioni vadano istituite presso gli uffici con sede in Udine per cio' che riguarda il Compartimento marittimo di Monfalcone e in Trieste per cio' che riguarda il Compartimento marittimo di Trieste; Preso atto che ai componenti di dette commissioni spetta un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato dal precitato regolamento e che gli oneri conseguenti fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004; Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2005-2007 e per l'anno 2005»; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2005, n. 563; Decreta: E' approvato il «Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'Art. 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 aprile 2005 ILLY